Ismea Insediamento giovani in agricoltura – Acquisto terreni

ISMEA AGEVOLAZIONI PER L’INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA

Soggetti beneficiari
Requisiti
Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione.
Per usufruire delle agevolazioni, il giovane agricoltore, in caso di ditta individuale, o la maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei soci, in caso di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), deve possedere i seguenti requisiti: a. età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda; b. esercizio dell’attività agricola nei territori di cui all’art. 3 del presente provvedimento.
Nel caso l’insediamento sia effettuato da giovani, organizzati in forme societarie, dovrà essere dimostrato che al giovane agricoltore sia demandata la responsabilità e la rappresentanza della società medesima e che egli eserciti pieno potere decisionale, in particolare in merito alla gestione, utili e rischi finanziari, a lungo termine.
Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa, fermo restando che l’importo del premio di primo insediamento è limitato a quello previsto per un solo giovane.
L’insediamento deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione.

Condizioni di ammissibilità
Il giovane, per accedere agli aiuti previsti nella misura, deve essere in possesso dei requisiti e rispettare le condizioni di ammissibilità di seguito riportate:
Presentazione di un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione di leasing in relazione allo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni.
Possedere adeguate capacità e competenze professionali attestate dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: • titolo di studio di livello universitario ovvero di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito in campo agrario; • esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale; • attestato di frequenza con profitto a idonei corsi di formazione nazionali o regionali.
È concesso al giovane un periodo di adattamento non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell’aiuto per soddisfare i requisiti relativi alla capacità e competenza professionale, purché tale esigenza sia indicata nel piano aziendale.

Agevolazioni concedibili
Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un’operazione di leasing, finalizzata all’acquisizione dell’azienda agricola ed è erogato in due tranches nell’arco di un periodo massimo di cinque anni. Il premio di insediamento è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. L’intensità dell’aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea per le operazioni di attualizzazione, vigente al momento della concessione del sostegno.
Il leasing finanziario, di durata variabile dai 15 ai 30 anni, è concesso da ISMEA ed è rimborsabile in rate semestrali posticipate.

Cumulo.
I premi previsti dal presente regolamento possono essere cumulati con altri contributi provenienti da fonti di finanziamento nel rispetto dei massimali previsti all’art 18 del Regolamento (UE) n. 702/2014.