GAL DUE MARI – Bandi in pre informazione

Bandi in pre informazione

· Intervento 4.01.01: Investimenti nelle aziende agricole
· Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali

 
OBIETTIVI DI MISURA
La misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” è rivolta a sostenere i processi di miglioramento delle prestazioni economiche e di sostenibilità climatico-ambientali delle imprese agricole e di quelle che operano nella trasformazione, commercializzazione e vendita e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca.

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il sostegno è riconosciuto per interventi localizzati su tutto il territorio dell’area eleggibile 8 classificato come “Montano” e/o “area D”.

DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL’INTERVENTO “INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”
 Il presente intervento è attivato nell’ambito della misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” sub-misura 19.2 “Sostegno all’Esecuzione delle Operazioni nell’Ambito della Strategia”. Obiettivo primario dell’operazione è quello di favorire gli investimenti di ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione all’interno delle aziende agricole finalizzati a: · migliorare la competitività aziendale; · rafforzare le costituende filiere corte (latte e prodotti caseari; Carne; Olivo di collina; Castagno; erbe aromatiche e piccoli frutti); · accrescere, la propria visibilità contribuendo alla valorizzazione delle risorse agroalimentari autoctone.

BENEFICIARI
Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno gli imprenditori agricoli singoli o associati.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
La domanda di sostegno deve essere presentata da imprese agricole, in forma singola o associata in possesso dei seguenti requisiti: · deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente e deve possedere: una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di lavoro agricolo. · nel caso specifico di domande di aiuto relative ad “investimenti collettivi” ciascuna delle imprese partecipanti deve essere imprenditore agricolo singolo od associato e l’investimento realizzato deve essere usato in comune.

INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI
Gli investimenti da realizzare devono mirare: · alla razionalizzazione e all’efficientamento nell’utilizzo dei fattori produttivi, ivi inclusi i fattori strutturali ed infrastrutturali; · all’uso sostenibile dei suoli; · all’introduzione di miglioramenti fondiari, tecnologici e di colture e pratiche agronomiche migliorative; · al miglioramento delle condizioni fitosanitarie delle colture arboree attraverso l’uso di materiale certificato prodotto in ambiente controllato; · all’introduzione di miglioramenti strutturali, tecnologici e logistici per il mantenimento qualitativo del prodotto e della trasformazione e per la commercializzazione e vendita del prodotto aziendale; · al miglioramento della qualità delle produzioni agricole.
Sono considerati ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
A. Spese inerenti il miglioramento fondiario: – collegato alla produzione, alla conservazione del suolo, alla protezione delle colture, alla protezione degli allevamenti e delle dotazioni aziendali; – collegato all’adozione di sistemi di difesa volti a proteggere le coltivazioni dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall’azione dei predatori; collegato alla costruzione, acquisizione, ristrutturazione/miglioramento/ampliamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento provenienti dall’attività aziendale, nel limite del 50% del valore complessivo dell’investimento ammissibile, ad esclusione delle spese generali, correlate al programma di sviluppo dell’azienda agricola e derivate dalla mancanza di soluzioni alternative di riuso di immobili ricadenti nella disponibilità dell’azienda agricola, ambedue queste condizioni devono essere chiaramente giustificate nell’ambito del programma di investimenti presentato. L’acquisizione di nuovi immobili è ammissibile alle seguenti condizioni: – essere finalizzato alla riduzione dell’uso del suolo; – essere finalizzato allo svolgimento dell’attività aziendale ed essere strettamente connesso con gli obiettivi dell’operazione; – essere acquistato ad un prezzo non superiore al costo di costruzione ex novo e non superiore al valore di mercato. Il prezzo di acquisto deve essere in tal senso certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato; – avere ad oggetto un immobile conforme alla normativa urbanistica o, nel caso in cui l’operazione preveda la messa in conformità alla normativa urbanistica, (in sede di relazione), evidenziare gli elementi di non conformità. L’immobile non deve avere usufruito di un finanziamento pubblico negli ultimi 10 anni dalla data di presentazione del programma di investimento. – l’acquisto del terreno è ammissibile nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili, previsto dall’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
B. Acquisto di macchinari e attrezzature: – acquisto di macchine e attrezzature finalizzate alla riduzione dei costi di produzione; anche usati purché periziati da un tecnico abilitato; – realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei reflui provenienti dall’attività aziendale, comprese le strutture realizzate con tecnologie in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra; – attrezzature finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa) e la salvaguardia della biodiversità agricola/zootecnica;
C. Hardware e software: – acquisizioni di hardware finalizzati all’adozione di tecnologie dell’informazione e comunicazione (TLC) al commercio elettronico (e-commerce); – acquisizione di programmi informatici finalizzati all’adozione di tecnologie dell’informazione e comunicazione (TLC), al commercio elettronico (e-commerce).
D. Efficientamento energetico: – isolamento termico degli edifici, razionalizzazione/efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice e illuminazione, impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici;
E. Spese generali: – Solo se collegati agli investimenti: onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità.

IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO
Possono essere presentati progetti per un importo di spesa ammissibile non superiore ad euro 120.000,00 (euro centoventimila). L’iva non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art 69 Reg.1303/2013). Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale, calcolato in percentuale sui costi ammissibili totali.
L’entità del sostegno per gli interventi è pari al: § 55% del costo dell’investimento ammissibile realizzato da agricoltori nelle zone montane e svantaggiate (zone di cui all’art.32 lettera a) del Reg. (UE) n.1305/2013 e aree rurali classificate dal P.S.R. Calabria come “aree D)”. § 50% nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Per tali investimenti non viene applicata la maggiorazione del 10% di cui al successivo periodo. Le aliquote di sostegno di cui ai punti precedenti sono maggiorate del 10% nel caso di sostegno ad investimenti collettivi.
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Misura 16: Cooperazione · Intervento 16.04.01: Cooperazione di filiera orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali.

DESCRIZIONE E FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il presente intervento è attivato nell’ambito della misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” – Sub-Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione delle operazioni e nell’ambito della strategia”. Obiettivo primario dell’operazione è quello di favorire forme di cooperazione rivolte:
alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale operatori del settore agricolo, con il proprio mercato di vendita; · alla creazione di mercati locali; · all’esecuzione dell’attività di promozione a raggio locale connessa allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” dell’area eleggibile 8 del GAL dei DUE MARI.
Le micro filiere promosse dal Gal sono: 1. Filiera Castanicola; 2. Filiera Olivicola; 3. Filiera Carne e derivati.

BENEFICIARI
Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno aggregazioni tra almeno due soggetti tra: diversi operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche. Le imprese e gli organismi coinvolti nel progetto di cooperazione si aggregano con la sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione che dovrà essere regolarmente registrato.

AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE
L’aggregazione che presenta una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti: · aggregare operatori del settore agricolo, PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolarmente da contratti debitamente registrati; · costituirsi attraverso l’Accordo di Cooperazione, debitamente registrato, che dovrà garantire unitarietà di azione e di obiettivi e rendere evidente il ruolo e le responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all’interno dell’esecuzione del progetto di cooperazione; dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato; · dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato; · dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato; · che si assumono la responsabilità finanziaria del progetto.
Possono, presentare domanda anche le aggregazioni non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, fermo restando, l’impegno e l’obbligo di costituirsi prima dell’accettazione dell’eventuale aiuto concesso.

INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI
 Per la presente iniziativa a valere sul Pal del Gal dei due Mari, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, sono costi ammissibili derivanti dall’azione di cooperazione in senso stretto, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:
a) costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani di filiera, studi ed analisi di mercato;
b) costi di esercizio della cooperazione quali: spese per la costituzione dell’aggregazione; costi di gestione per l’organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, e le spese sostenute per i consumi connessi; personale; viaggi e trasferte; costi per la formazione;
c) costi di animazione (eventi, manifestazioni, etc.) e costi divulgazione (materiale divulgativo, materiale pubblicitario etc.), costi per attività promozionale sui mercati locali;
d) acquisto o leasing di beni strumentali strettamente connessi alla realizzazione del progetto di cooperazione (mobili, attrezzature d’ufficio, hardware e software). In caso di acquisto, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento si rimanda alle aliquote fiscali ed ai parametri di ammortamento vigenti. I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo di cooperazione. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari. Relativamente ai costi di cui alla lett. b) e c), in quanto non classificabili come investimenti, non sarà possibile la concessione di anticipo. A tal fine si precisa che, per gli altri costi, il riconoscimento dell’anticipo è subordinato alla specifica previsione nell’ambito della rispettiva scheda di misura del PSR. Sono, altresì, ammissibili i seguenti costi diretti derivanti dalle attività di realizzazione di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni previste nel Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta ovvero per l’allestimento di centri per la distribuzione diretta dei prodotti:
e) costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili (opere edili e relativa impiantistica);
f) acquisto ex novo di macchinari e attrezzature;
g) investimenti immateriali quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commerciali a condizione che siano strettamente collegati all’intervento;
h) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere, e), f), come onorari per professionisti, ecc. Le spese generali sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato, secondo la seguente ripartizione: · per spese tecniche, max il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori · ovvero max il 3% nel caso l’investimento riguardi unicamente impianti, macchinari e attrezzature; · per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max del 3%.

IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO
Il sostegno è concesso ai sensi del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 per gli impegni che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE. Ciascun progetto di cooperazione comprensivo dell’investimento, riferito alle filiere corte che rispondono ai fabbisogni ed alle produzioni che caratterizzano l’area eleggibile 8 di cui all’Avviso Pubblico.
Ciascun progetto di cooperazione, comprensivo dell’investimento, potrà essere sostenuto con un contributo pubblico massimo di euro 140.000,00, corrispondente ad una aliquota di sostegno pubblico dell’80%.