Legge 181 Investimenti in aree di crisi

Novità sui Finanziamenti e contributi a fondo perduto per programmi di investimento nelle aree industriali in crisi.

La legge 181/89 finanzia programmi di investimento produttivo o programmi per la tutela ambientale, completati eventualmente da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e quelli per la formazione del personale.

Aggiornamento al 2020

È stata approvata la riforma della Legge 181/89 sulle aree di crisi industriale che semplifica le procedure con cui le imprese potranno richiedere e ottenere le agevolazioni previste per gli interventi di riconversione e riqualificazione.

Il decreto ministeriale 30 agosto 2019 rende lo strumento più agevole e accessibile alle PMI e alle reti d’imprese, nonché più funzionale a investimenti strategici ad alto contenuto tecnologico e con forte impatto occupazionale nei territori interessati.

Le novità introdotte riguardano:

l’importo minimo delle spese ammissibili scende da 1,5 a 1 milione di euro  

le reti di impresa vengono inserite tra i soggetti beneficiari.

l’introduzione di procedure semplificate per investimenti di piccole imprese inferiori a 1,5 milioni di euro

flessibilità del mix di agevolazioni concedibili

aiuti alla formazione del personale

accordi di sviluppo per programmi di investimento strategici (fast track)

In attesa della riapertura dello sportello, sono state ripartite le risorse finanziarie per  l’attuazione  degli  interventi  di riconversione e riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989,  n.181.

Agli  interventi relativi  ad  aree  di  crisi   industriale complessa sono riservati euro 120.000.000,00, a valere sulle  risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

Ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale  non  complessa,   tramite   procedura   valutativa   con procedimento a sportello, sono riservati euro 30.000.000,00 a  valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

Le aree di crisi

soggetti ammissibili alle agevolazioni sono

le imprese di qualsiasi dimensione costituite sotto forma di società di capitali, comprese anche le società cooperative e le società consortili;

 le reti di imprese.

La legge si applica su due diverse aree territoriali:

le aree di crisi industriale complessa, ossia i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, dovuta principalmente alla crisi di una o più imprese di media e grande dimensione, nonché alla grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio;

Cosa finanzia

I progetti ammissibili all’incentivo sono:

1/ I programmi di investimento produttivo diretti a:

la realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento

l’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo

l’acquisizione di attivi di uno stabilimento

2/ I programmi di investimento per la tutela ambientale diretti a:

innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa

consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore

ottenere una maggiore efficienza energetica

favorire la cogenerazione ad alto rendimento

promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

il risanamento di siti contaminati

il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti

3/ I progetti per l’innovazione dell’organizzazione (per un ammontare non superiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili).

Per le imprese di grandi dimensioni  sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.

4/ I progetti per la formazione del personale (per un ammontare non superiore al 10 per cento degli investimenti ammissibili).

Tali progetti devono essere strettamente coerenti con le finalità del programma d’investimento e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale.

Gli investimenti devono prevedere spese per almeno 1 milione di euro.

Agevolazione prevista per il rilancio delle aree di crisi industriale

Le agevolazioni finanziarie possono coprire fino al 75% dell’investimento ammissibile con:

contributo a fondo perduto in conto impianti

contributo a fondo perduto alla spesa

finanziamento agevolato

Accordi di sviluppo

I programmi d’investimento che prevedono un importo complessivo pari o superiore a Euro 10.000.000,00 e un significativo impatto occupazionale, su proposta del soggetto richiedente, possono essere oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia e l’impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate, che implicano una corsia preferenziale per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.

La valutazione dei progetti, l’erogazione delle agevolazioni e il monitoraggio dell’avanzamento dei programmi di investimento sono attività che verranno svolte direttamente da Invitalia.

Presentazione domande

Le agevolazioni saranno concesse mediante procedura valutativa a sportello nei limiti della dotazione finanziaria stabilita. Fatta eccezione per gli accordi di sviluppo che saranno trattati prioritariamente (fast track).

La riapertura degli sportelli sarà predisposta non appena sarà compleato il processo di revisione della disciplina attuativa degli interventi ai sensi della legge 181 del 1989.
Il MiSE pubblicherà, in un prossimo provvedimento, le indicazioni sui criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.