Mipaaf – Contributo a fondo perduto per le imprese agricole colpite da calamità naturali.

In corso di attivazione

Descrizione completa del bando

Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamità naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore: valanghe; frane; inondazioni; trombe d’aria; uragani; incendi di origine naturale; sisma ed eruzioni vulcaniche.

Soggetti beneficiari

Posso beneficiare del’aiuto le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione  e commercializzazione dei  prodotti  agricoli.

Tipologia di interventi ammissibili

Gli interventi finanziabili, per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:

 la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;

la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti;

il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;

la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;

la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;

acquisto o noleggio, per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati. 

Gli interventi finanziabili per i danni causati all’attività agrituristica e alle attività connesse all’agricoltura sono i seguenti:

il ripristino di immobili destinati ad attività agrituristica o ad attività connesse all’agricoltura danneggiati e la ricostruzione di immobili distrutti o la demolizione degli immobili danneggiati destinati all’attività agrituristica o ad attività connesse all’agricoltura, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività in essi stabilita;

la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti destinati all’attività agrituristica o alle attività connesse all’agricoltura;

il ristoro dei danni subiti per scorte e prodotti di stoccaggio, destinati all’attività agrituristica o alle attività connesse all’agricoltura;

la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività agrituristica per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento;

la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva riconducibile all’attività agrituristica o alle attività connesse all’agricoltura purché in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;

acquisto o noleggio, per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati.